
Con la sentenza n. 17806/2020, la Cassazione ha affermato che la deduzione da parte dell’imputato della causa di forza maggiore derivante da una improvvisa crisi di liquidità dell’impresa presuppone precisi e puntuali oneri di allegazione circa la sua non imputabilità nonchè l’impossibilità di farvi fronte con misure idonee anche a prezzo di sacrifici del proprio patrimonio personale. Ed ancora, i giudici di legittimità hanno escluso che l’accezione di “pagamento” sottesa alla causa di non punibilità di cui all’art. 13 d.lgs. 74/2000 sia idonea a ricomprendere la compensazione di diritto tra reciproci crediti e debiti del contribuente nei confronti del Fisco.